Tribunale di Roma, sez. XIII, Ordinanza 12 aprile 2021 (est. Moriconi)
L'esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l'obbligatorietà.
Interessante pronuncia del Tribunale di Roma sui rapporti tra mediazione e negoziazione assistita. La sezione XIII del Tribunale capitolino ha chiarito, sulla falsariga di quanto già deciso dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 97 del 2019 (consultabile su questo sito a questo indirizzo: https://www.adrnotariato.org/giurisprudenza/151-corte-costituzionale-sentenza-97-2019.html), che la mediazione può essere
efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dalla disciplina sulla negoziazione assistita, cfr. art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l'esperimento obbligatorio della mediazione, secondo quanto disposto dall’art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010 (sul punto cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 28.5.2018 - Est. Di Vaio)
L’ordinanza, richiamando l’arresto costituzionale, chiarisce che entrambi gli istituti processuali posti a raffronto, sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle "misure di ADR (Alternative Dispute Resolution)" Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva.
Si segnala, in particolare, il passaggio dell’ordinanza in cui si pone in evidenza un fondamentale elemento specializzante della mediazione rispetto alla negoziazione assistita. Vale a dire la circostanza che il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo ed imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.