La mediazione civile e commerciale

Dal 2010 condizione di procedibilità in Italia in molteplici materie

Dal 2010 in Italia la mediazione civile e la mediazione commerciale sono divenute obbligatorie, costituendo “condizione di procedibilità” per avviare una causa giudiziaria in molteplici materie. 

Le materie oggetto di mediazione obbligatoria sono:
•    Locazione;
•    comodato;
•     affitto di azienda;
•    diritti reali;
•    divisioni;
•    successioni ereditarie;
•    patti di famiglia;
•    risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
•    responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
•    contratti assicurativi, bancari e finanziari.
•    associazione in partecipazione;
•    consorzio;
•    franchising;
•    opera;
•    rete;
•    somministrazione;
•    società di persone e subfornitura

La mediazione obbligatoria può essere svolta solo con l’ausilio di mediatori civili accreditati presso l’elenco dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia e, stante la stretta correlazione tra giudizio e mediazione, la legge ha voluto che le parti in lite partecipino al procedimento di mediazione con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati (art. 8 D.lgs. n. 28/2010 s.m.i.).

La procedura di mediazione civile, così come la procedura di mediazione commerciale, prendono avvio con l'istanza depositata presso un organismo di mediazione (tra quelli iscritti nell’elenco del Ministero della Giustizia) e si conclude con un verbale redatto dal mediatore che darà atto dell’esito positivo o negativo della procedura di mediazione.

Se le parti non si accordano, il verbale negativo del mediatore attesterà il superamento della condizione di procedibilità e potrà essere iniziata o proseguita la causa giudiziaria.

Se le parti raggiungono l’accordo e questo debba essere trascritto nei registri immobiliari, dovrà essere autenticato da un notaio (art. 11 D.lgs. n. 28/2010 s.m.i.).

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