Tribunale di Pisa, sentenza del 1 dicembre 2020
Competenze giuridiche del mediatore
Sebbene non sia escluso che il mediatore possegga qualificazioni professionali giuridico-economiche, e che il suo lavoro possa essere agevolato dall’impiego di tali conoscenze, tali fattori devono ritenersi
non essenziali rispetto alla sua prestazione, che è essenzialmente volta a propiziare l’incontro di quelle particolari domande e offerte che sono costituite dalle proposte, controproposte e accettazioni contrattuali e che, d’altra parte, il proprio dell’opera di colui il quale tenta la mediazione di una controversia è quello di prospettare alle parti una possibile convenienza della definizione anticipata di un giudizio che è già destinato, naturalmente, a proseguire di fronte all’autorità giudiziaria.