Provvedimento del Tribunale di Chieti

Tribunale di Chieti

L’accordo raggiunto nell’ambito della negoziazione assistita dagli avvocati ai sensi dell’art. 5 D.L. n. 132 del 2014 (conv. in L. n. 162/2014), è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ma per eseguire la formalità nei Registri Immobiliari l’accordo - ai sensi dell’art. 2835 c.c. - deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

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Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

  1. GIANLUCA FALCO Presidente
  2. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
  3. ENRICO COLAGRECO Giudice

 

Riunito in camera di consiglio in data 30.04.2019, letti gli atti del

procedimento indicato in epigrafe, e sciogliendo la riserva assunta

all’udienza del 23.04.2019, ha emesso il seguente

DECRETO

La s.r.l. ………ha dichiarato di avere concluso un accordo, a seguito di procedura di negoziazione assistita, con la s.a.s. di …….& C, in virtù del quale quest’ultima società si è riconosciuta debitrice nei suoi confronti della somma di € 124.800,00, ed ha concordato il pagamento rateale della somma dovuta.

La s.a.s. non ha effettuato alcuno dei versamenti pattuiti, ed essa ricorrente in data 20.11.2018 ha richiesto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della debitrice, ai sensi dell’art. 5 l. n. 162/2014.

Il Conservatore, con nota n. 65 del 20.11.2018 avente r.g. 19549 ed r.p. 2333, ha eseguito la formalità con riserva, ritenendo sussistere gravi e fondati dubbi sulla iscrivibilità dell’ipoteca.

La s.r.l., dunque, ha proposto reclamo avverso l’iscrizione con riserva, dato che l’art. 5 l. n. 162/2014 prevede che l’accordo di negoziazione assistita costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ed ha chiesto che venga ordinato al Conservatore di rendere

definitiva l’iscrizione di ipoteca, eliminando la riserva.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ……, Ufficio Provinciale del Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare, sostenendo come l’accordo di negoziazione assistita sia titolo per l’iscrizione ipotecaria, ma debba avere le sottoscrizioni autenticate ed essere registrato, in base a quanto previsto dall’art. 2835, 2657 c.c. e dall’art. 5 comma 3 l. n. 162/2014.

Ha chiesto che, comunque, non venga adottata alcuna pronuncia in ordine alle spese.

Si è costituita in giudizio anche la s.a.s., rimettendosi alla decisione del tribunale, mentre il p.m., benché ritualmente avvisato, non è comparso.

Osserva il Tribunale che mentre il comma 1 dell’art. 5 della l. n. 162/2014 prevede che l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, il comma 3 della medesima disposizione legislativa richiede l’autenticazione delle sottoscrizioni soltanto ove con l’accordo le parti abbiano concluso un contratto o compiuto un atto soggetto a trascrizione.

Ciò tuttavia non può indurre a ritenere che l’accordo concluso in sede di negoziazione assistita, quando non sia soggetto a trascrizione, sia titolo per l’iscrizione ipotecaria anche se le relative sottoscrizioni non sono autenticate, per una serie di ragioni.

In primo luogo per la considerazione del fatto che mentre la trascrizione di un accordo costituisce una forma di pubblicità con effetti dichiarativi, al solo fine di rendere opponibile ai terzi un atto (ad esempio di trasferimento immobiliare), che in mancanza sarebbe comunque valido ed efficace, l’iscrizione di ipoteca è una forma di pubblicità con effetti costitutivi, in mancanza della quale l’ipoteca non può venire ad esistenza.

Sarebbe evidentemente irragionevole, ad avviso del collegio, richiedere la autenticazione delle sottoscrizioni per il compimento di una pubblicità avente effetti soltanto dichiarativi, e non richiederla per il compimento di una pubblicità avente effetti ben più importanti.

In secondo luogo poiché, ad avviso del collegio, il comma 1 dell’art. 5 l. n. 162/2014 si limita ad affermare –in linea generale- che l’accordo concluso in sede di negoziazione assistita costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria, come qualsiasi altra scrittura privata, mentre le formalità necessarie per l’iscrizione stessa sono stabilite dall’art. 2835 c.c., disposizione che prevede che l’iscrizione può avvenire in base ad una scrittura privata se la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca è autenticata o accertata in via giudiziale.

Né ricorre alcuna plausibile ragione per cui le formalità prescritte in linea generale dalla disposizione codicistica debbano essere derogate dall’art. 5 l. n. 162/2014.

Il reclamo deve quindi essere respinto, senza alcuna statuizione in merito alle spese.

Infatti il presente procedimento ha ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma la disciplina dell’interesse pubblico alla regolarità dei meccanismi di pubblicità, e non può neanche astrattamente individuarsi una parte vittoriosa ed un’altra soccombente (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 15131 del 20.07.2015)

p.q.m.

Il Tribunale di Chieti respinge il reclamo

Nulla sulle spese.

Si comunichi

Chieti, lì 15.05.2019

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dr. Gianluca Falco

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