Mediazione delegata: Condizione di procedibilità
MEDIAZIONE DELEGATA: CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ ASSOLTA SOLO CON LA PRESENZA DELLE PARTI (ANCHE SE VI E’ DELEGA AL LEGALE DI PRESENZIARE ALL’INCONTRO)
(Corte d’appello di Firenze, sez. III, 19/07/2022, n.1513)
MASSIMA: Qualora il procedimento di mediazione delegato (ex comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010) sia stato tempestivamente attivato dalla parte ma questa non sia comparsa dinanzi al mediatore delegando a presenziare all'incontro solo il proprio difensore, non può dirsi avverata la condizione di procedibilità, non bastando la sola istanza di mediazione ma essendo necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore, o al massimo potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale dotato di apposita procura. (Corte d’appello di Firenze, sez. III, 19/07/2022, n.1513)
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La Corte d’Appello di Firenze, dichiarando improcedibile il giudizio di appello, ha sancito che nell’ambito della c.d. mediazione delegata, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, non è sufficiente la semplice introduzione del procedimento di mediazione, ma anche il concreto esperimento dello stesso, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2 ("l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda anche in sede di appello") e sempreché siano intervenute dinanzi al mediatore le parti, personalmente oppure rappresentate da soggetto munito di procura sostanziale.
La mediazione delegata è prevista dall’art. 5 comma 2 del D.L.gs n. 28/2010 secondo il quale il giudice, qualora ritenga che in ragione della natura della controversia, dello stato dell'istruttoria e del comportamento delle parti, la causa presenti indici di mediabilità e possa, quindi, essere definita mediante un accordo amichevole attraverso l'elaborazione di una proposta, può disporre l'invio delle parti in mediazione, senza necessità di raccogliere il loro consenso. In tal modo, accanto alla mediazione obbligatoria ope legis (art. 5 comma 1 bis), è stata introdotta una mediazione obbligatoria ope iudicis. Ove infatti il giudice disponga in tal senso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Una volta disposta dal giudice (con ordinanza) la mediazione delegata, essa segue lo stesso iter della mediazione obbligatoria per legge, anche laddove la controversia non attenga alle materie per le quali la mediazione è ab origine obbligatoria.
I giudici fiorentini osservano - secondo il principio già affermato da Cass. 14/12/2021, n. 40035 - che non basta, per evitare l’improcedibilità del giudizio di appello, che la procedura di mediazione sia stata avviata nel termine assegnato dal giudice delegante, ma è necessario che la mediazione si sia svolta effettivamente alla presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore; a meno che esse non si siano fatte sostituire da un loro rappresentante sostanziale dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass. n. 8473 del 2019).
Sulla necessità della presenza personale della parte (o di un suo rappresentante munito di procura speciale) per ritenere che sia stato esperito effettivamente il procedimento di mediazione i Giudici di Firenze non hanno dubbi, anche sulla scorta di quanto categoricamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (cfr. Cass. civ., n. 8473/2019 cit.).
La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta, quindi, con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la procedura.
La decisione della Corte di Appello di Firenze appare in linea, peraltro, con quanto espressamente previsto dallo schema di D.lgs di attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo civile, che ha appena ottenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia del Senato.
Secondo tale schema, il quarto comma dell’art. 8 del D.Lgs n. 28 del 2010 - come riformulato in attuazione della delega - avrà infatti il seguente tenore: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Marcella Fiorini