Mancata partecipazione al procedimento di mediazione e la facoltà del Giudice di trarne argomenti di prova
Cass. civ., Sez. II, Ord.n. 6730 del 01/03/2022
Il giudice “può” ma non “deve” trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione (art. 8, comma 4-bis D.Lgs. n. 28 del 2010).
Può farsi luogo alla condanna alle spese a favore della parte vincitrice del giudizio, anche quando essa non abbia partecipato al procedimento di mediazione. Ciò in quanto l’impossibilità di ripetere le spese sostenute dalla parte vincitrice è prevista nella sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della medesima proposta (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 13).
Questi i due principi affermati dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6730 del 1 marzo 2022 che aggiunge un ulteriore tassello al variegato panorama giurisprudenziale che ha scrutinato sinora le conseguenze che possono aversi nel giudizio all’esito dei comportamenti tenuti dalle parti nel pregresso procedimento di mediazione obbligatoria.